Non solo assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne disabile ma anche cure e l’affetto del genitore.
Con una sentenza del 12/1/2016, il Tribunale di Potenza dispone che un padre, divorziato, con una nuova famiglia e un figlio minore, dedicasse i weekend liberi per accudire di persona il figlio disabile nato dal primo matrimonio.
Un disabile, per quanto non più minore, è equiparabile a un bambino: non è autosufficiente e ha bisogno di cure che non possono essere sempre delegate all’assistenza specializzata, in quanto l’aiuto di infermieri o badanti non è fungibile con le premure dei genitori, dato il rapporto affettivo che caratterizza queste ultime.
Denaro a parte quindi, il ragazzo disabile necessita dell’affetto anche del padre, e ha il diritto a mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.
Confermata anche l’entità dell’assegno di mantenimento poiché il trattamento previdenziale percepito dal figlio (pensione di invalidità e indennità di accompagnamento) non implica di per sé il conseguimento dell’indipendenza economica e il contributo va valutato con riferimento alla possibilità, per lo stesso, di fruire del medesimo tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei propri genitori. Né sulla misura può influire, in senso peggiorativo, la nascita di un altro figlio dell’onerato.