Affido esclusivo dei figli alla madre se il padre è incapace di scindere i rapporti conflittuali con la moglie dal suo ruolo genitoriale. Il giudizio di inidoneità può basarsi anche sulla rarefazione dei rapporti con la prole e da una scarsa collaborazione con i servizi sociali.
Così ha deciso il tribunale di Roma con la sentenza n. 2546 del 2015 in un procedimento di separazione personale affidando in via esclusiva i figli alla madre e riconoscendole un assegno di mantenimento per sé e per la prole.
E’ da escludere l’affido condiviso in quanto il padre nel corso dell’intero procedimento ha tenuto una condotta che denota un sostanziale disinteresse per i figli e si è dimostrato incapace di separare le problematiche relative ai rapporti con la moglie dal suo ruolo genitoriale fin dal momento iniziale della separazione. I figli, in un primo momento abbandonati da entrambi i genitori, hanno reagito a questo disinteresse con pessimi rendimenti scolastici e atteggiamenti di isolamento e chiusura.
In seguito la donna, con l’ausilio dei servizi sociali e grazie a un percorso di sostegno, ha recuperato il suo ruolo, mentre il padre ha avuto un progressivo allentamento dei rapporti con entrambi i bambini fino ad arrivare a una vera e propria «rarefazione degli incontri con costoro» dovuta anche al suo trasferimento in un’altra regione. Ha poi scarsamente collaborato con i servizi sociali.
La condotta dell’uomo è indicativa della sua inidoneità ad assumere su di sé «le maggiori responsabilità che l’affido condiviso comporta e dell’indisponibilità alla cooperazione e collaborazione con l’altro genitore» con il quale si è interrotta ogni possibilità di dialogo dopo essersi sottratto al percorso di sostegno alla genitorialità.