Non è ammissibile nel nostro ordinamento l’autonoma categoria del “danno esistenziale”, inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona. A ribadirlo è la terza sezione della Corte di cassazione con Sent. 13 gennaio 2016, n. 336. (Cass. Civ., Sez. III, 13 gennaio 2016, n. 336)