Le elargizioni di terzi al coniuge avente diritto all’assegno di mantenimento hanno carattere liberale e non obbligatorio, mentre la decisione circa la decorrenza dell’assegno di divorzio spetta al Giudice, che non è tenuto a disporne l’anticipazione al momento della domanda.
Così ha decisola Cortedi Cassazione con la sentenza in commento.
Il caso: la moglie ricorre in Cassazione contro la decisione della Corte d’Appello che le aveva riconosciuto un assegno di mantenimento mensile di 150 euro, tenuto conto del suo grave stato di salute e comparando le condizioni economiche degli ex coniugi. In particolare, la donna percepiva un reddito di Euro 700,00 mensili, beneficiava di aiuti da parte dell’ASL e godeva gratuitamente di una casa di abitazione; l’ex marito aveva un reddito di Euro 1.500,00 mensili, viveva con i genitori, cui corrispondeva Euro 400,00 mensili per l’ospitalità, manteneva i due figli conviventi (a lui affidati in sede di separazione), mentre la figlia maggiore, che lavorava come commessa, aveva un reddito di Euro 800,00 mensili.
Lamenta inoltre l’ex moglie chela Cortenon avesse anticipato la decorrenza dell’assegno alla data della domanda di divorzio, ai sensi dell’art. 4, comma decimo, l. n. 898 del 1970 (ora comma tredicesimo a seguito della novella di cui all’art. 23 ibis d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80), in considerazione della sua situazione di particolare indigenza.
La SupremaCorterigetta entrambe le doglianze.
Sull’incidenza delle elargizioni da parte di terzi sull’assegno di mantenimento,la Corteribadisce il proprio costante orientamento, in base al quale tali esborsi hanno carattere liberale e non obbligatorio, e quindi non corrispondono a un diritto – e dunque a un reddito – del beneficiario di cui tener conto. Ciò posto, nel caso di specie, l’ex moglie aveva omesso di specificare in cosa consistessero gli ‘aiuti’ ricevuti dalla Asl e a che titolo fossero corrisposti, e, inoltre a che titolo avesse la disponibilità gratuita dell’immobile in cui viveva: in assenza delle necessarie specificazioni, il ricorso è stato ritenuto privo dell’indispensabile specificità.
Sulla decorrenza dell’assegno, gli Ermellini precisano che anticiparla alla data della domanda è un potere discrezionale del giudice, che dunque non è tenuto a disporre sempre tale anticipazione. Né è determinante la situazione di indigenza dell’avente diritto, dovendo il Giudice assumere la propria decisione alla luce di una valutazione complessiva delle circostanze del caso, comprese le condizioni economiche dell’obbligato e le sue esigenze di vita libera e dignitosa.