Non è colpevole del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare ex articolo 570 c.p., comma due, il genitore che contribuisce solo parzialmente al mantenimento dei figli mediante versamenti ed elargizioni parziali e spese per scuola, cellulare e sport. È tuttavia configurabile la violazione dell’articolo 12 sexies della legge sul divorzio.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 535 dell’8 gennaio 2016, secondo la quale il reato previsto dall’art. 570, secondo comma n. 2, cod. pen. ha come presupposto necessario l’esistenza di un’obbligazione alimentare ai sensi del codice civile, ma non assume carattere meramente sanzionatorio del provvedimento del giudice civile nel senso che l’inosservanza anche parziale di questo importi automaticamente l’insorgere del reato, di tal che, per configurare l’ipotesi delittuosa in esame, occorre che gli aventi diritto all’assegno alimentare versino in stato di bisogno, che l’obbligato ne sia a conoscenza e che lo stesso sia in grado di fornire i mezzi di sussistenza.
Nell’ipotesi di corresponsione parziale dell’assegno stabilito in sede civile per il mantenimento, il giudice penale deve accertare se tale condotta abbia inciso apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi economici che il soggetto obbligato è tenuto a fornire ai beneficiari, tenendo inoltre conto di tutte le altre circostanze del caso concreto, ivi compresa la oggettiva rilevanza del mutamento di capacità economica intervenuta, in relazione alla persona del debitore, mentre deve escludersi ogni automatica equiparazione dell’inadempimento dell’obbligo stabilito dal giudice civile alla violazione della legge penale.