Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può essere autorizzato dal Giudice Tutelare a stipulare un contratto con la badante che preveda, in cambio dell’assistenza, il trasferito della proprietà di un immobile.
Lo ha deciso il Tribunale di Torino con la sentenza 27/11/2015
“Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può essere parte contraente di un contratto atipico di vitalizio assistenziale o mantenimento e cioè di quel contratto in base al quale, secondo la prassi, una parte si obbliga a prestare assistenza, solitamente alla stregua di una cosiddetta “badante”, all’altra parte sino alla sua morte, in cambio del trasferimento della proprietà di un bene, generalmente immobile. Ne consegue che il giudice tutelare può autorizzare l’acquisto di un immobile da parte del beneficiario, con intestazione della nuda proprietà alla badante e riserva del diritto di usufrutto in capo al beneficiario stesso a fronte dell’impegno della badante medesima a prestare assistenza morale e materiale al beneficiario sino alla di lui morte”. (da ilcaso.it)