In tema di stato di abbandono del minorenne, e quindi di adozione, onde dichiarare lo stato di adottabilità del medesimo, rileva soltanto l’incapacità dei genitori tale da produrre pregiudizi e danni psico-fisici irreversibili al figlio minorenne: vanno esaminate, peraltro, quelle circostanze decisive, anche sopravvenute nel corso del giudizio di merito: così ha statuito la Corte di cassazione.
Scopo dell’adozione è garantire lo sviluppo armonico del minore, attribuendo priorità al diritto del figlio minore di crescere nella famiglia d’origine e, quindi, con i genitori biologici, purchè essi abbiano la capacità di prestare le cure necessarie e adempiano all’obbligo di mantenere, educare ed istruire il figlio prestando assistenza materiale, affetto e sostegno psicologico. In altre parole, la famiglia deve poter assicurare al minore lo sviluppo della sua personalità.
Questo è quanto il Tribunale deve verificare, al fine di escludere o confermare lo stato d’abbandono, che è il presupposto dell’adozione. Non sussiste stato d’abbandono se non v’è pregiudizio per il corretto sviluppo psico-fisico del minorenne
Lo stato di adottabilità non può fondarsi su anomalie non gravi del carattere e della personalità dei genitori e su eventuali condizioni patologiche, anche non transitorie, di natura mentale che non compromettono la capacità di allevare ed educare i figli; non rilevano quindi di per sè l’inadeguatezza all’accudimento e alla soddisfazione dei bisogni primari del minore, l’impossibilità di recupero delle funzioni genitoriali, l’esclusione del carattere temporaneo delle carenze genitoriali di entrambi i genitori.
Ai fini dell’adozione occorre che l’incapacità dei genitori di crescere il figlio sia tale da arrecargli danni irreversibili allo sviluppo ed all’equilibrio psichico.
Lo stato di abbandono va verificato in concreto, con un accertamento approfondito delle caratteristiche del contesto familiare ed anche delle circostanze sopravvenute (es. ultima relazione del c.t.u., istanze istruttorie, decisione di non convivere più col partner) e della loro incidenza, positiva o negativa, sulle prospettive di sviluppo armonico del minorenne (Cass. n. 4545/2010) nonché della sussistenza, o meno, di significativi rapporti anche con gli ascendenti: in tal senso, lo stato di abbandono eventualmente già accertato può, quindi, essere, successivamente smentito e rimosso.
Non basta quindi affermare le gravi inadeguatezze, la fragilità psicologica e l’atteggiamento passivo e stereotipato del genitore verso il figlio: deve, infatti, essere esclusa un’evoluzione positiva della capacità genitoriale e ciò deve possedere, eziologicamente, attitudine offensiva-lesiva per il figlio.
Rileva, invece, la ritrovata volontà del genitore di prendersi cura del figlio ed ogni altro elemento idoneo ad evitare la disgregazione della famiglia.