Nel determinare la misura del contributo di mantenimento della moglie (affidataria prevalente della figlia minore, disoccupata e non occupante la casa coniugale), occorre valutare il valore economico della casa coniugale rimasta nella disponibilità del marito, conformemente all’orientamento della Corte di legittimità secondo cui, in tema di separazione personale dei coniugi, il godimento della casa familiare costituisce un valore economico – corrispondente, di regola, al canone ricavabile dalla locazione dell’immobile – del quale il giudice deve tener conto ai fini della determinazione dell’assegno dovuto all’altro coniuge per il suo mantenimento o per quello dei figli.
Pertanto, nel determinare la misura dell’assegno di mantenimento a carico di uno dei coniugi, il giudice deve considerare, quale posta passiva, le maggiori spese del coniuge non assegnatario e, comunque, in ogni caso, deve tendere a garantire l’equilibrio economico valutando prioritariamente l’esclusivo interesse dei figli, ove presenti.