Al giudice tutelare, ai fini dell’apertura dell’amministrazione di sostegno, è rimesso il triplice accertamento concernente: 1) la sussistenza o meno di una infermità e/o di una menomazione; 2) la verifica di una effettiva impossibilità, anche parziale, della persona beneficiaria di attendere ai propri interessi; 3) il riscontro di un nesso causale tra le circostanze. In tale ottica: i) la presenza di una rete familiare attenta alle esigenze della persona beneficianda (e priva al suo interno di conflittualità, o tacciabile di un qualche, pur recondito, sospetto in ordine a velleità di approfittamento); ii) l’intervento mirato dei soggetti istituzionali (su tutti, il servizio sociale) deputati all’ausilio delle persone variamente bisognose; iii) la disponibilità, in termini di piena e sufficientemente informata accettazione, da parte del soggetto bisognoso, ad avvalersi dell’aiuto proveniente dai predetti soggetti; iv) la limitata difficoltà di compimento delle attività di protezione, in riferimento ad una agevole sormontabilità delle problematiche di natura pratica, burocratica e giuridica che via via si vadano a presentare; rendono in uno superflua e inutilmente gravatoria l’istituzione di una misura di protezione al ricorrere del mero riscontro di una patologia astrattamente invalidante
Lo ha stabilito il Tribunale di Vercelli con sentenza del 5/10/2015