L’adozione in casi particolari è disciplinata dall’art. 44 della legge n. 184/83 come modificato dalla legge n. 149/2001. In generale, può dirsi che le ipotesi in cui tale forma di adozione è prevista mirano a tutelare:
alle lettere a) e b), il rapporto che si crea nel momento in cui il minore viene inserito in un nucleo familiare con cui in precedenza ha già sviluppato legami affettivi
alle lettere c) e d), i minori che si trovino in particolari situazioni di disagio.
I casi in cui si può ricorrere a questo istituto sono solo quelli tassativamente previsti dalla legge. Essi sono:
a) persone unite al minore da parentela fino al sesto grado, ovvero da un rapporto stabile e duraturo quando il minore sia orfano di padre e di madre;
b) il coniuge nel caso in cui il minore sia figlio (anche adottivo) dell’altro coniuge;
c) i minori che si trovino nelle condizioni indicate dall’art. 3 della legge n. 104/92 (ossia grave disabilità), e siano orfani di entrambe i genitori;
d) sia constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
Nei casi di cui ai numeri 1, 3 e 4 l’adozione è consentita oltre che ai coniugi anche a chi non sia coniugato.
Presupposto fondamentale è che i genitori dell’adottando prestino il proprio assenso, qualora siano in condizioni tali da fornirlo. I legami con la famiglia di origine restano, quindi i genitori adottandi non acquistano alcun diritto su eventuali beni del minore adottato. Il minore, invece, è equiparato ai figli legittimi e concorre come ogni altro figlio nella divisione ereditaria dei beni degli adottanti.
L’adozione in casi particolari può, nei casi previsti dalla legge, essere revocata.