Niente assegno di divorzio per l’ex moglie che percepisce un reddito proveniente da un canone di locazione, che è proprietaria di un immobile lasciatole in eredità dalla madre e ha capacità lavorativa.
Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza 24324 del 27 novembre 2015 rigettando il ricorso di una donna contro la decisione della Corte d’Appello che aveva annullato la sentenza di primo grado che prevedeva in suo favore un assegno di 300 euro mensili.
Questa la situazione: lui 35 mila in un anno, lei 36 mila ricavati dalla liquidazione della quota di comproprietà della casa coniugale, investiti nell’acquisto di un appartamento locato a 350 euro mensili. La donna aveva inoltre svolto due lavori in passato rimanendo disoccupata per non essersi presentata all’ufficio di collocamento di Forlì dopo essere stata chiamata per una nuova occupazione perché trasferitasi a Napoli a casa della madre. È stato quindi comparato il tenore di vita goduto dalla ricorrente durante il matrimonio e dopo: la conclusione è stata che il divario fra i suoi redditi e quelli percepiti dal marito, ancora in attività, non fosse imputabile ad oggettive difficoltà di reperimento di un lavoro. Ecco perché il ricorso è stato rigettato.