Non ha diritto all’assegno di divorzio la moglie che, pur essendo stata casalinga durante il matrimonio, ha idonea capacità lavorativa. Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza n. 11870/2015.
Nel caso di specie, lei aveva sempre fatto la casalinga e il marito era stato lavoratore dipendente. In sede di divorzio, la donna sosteneva di “non essere in grado, in quanto impossidente e priva di lavoro”, di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, mentre il marito, che aveva nel frattempo intrapreso una nuova convivenza nell’ambito della quale era nato un figlio, sarebbe stato, secondo la ricorrente, solo apparentemente disoccupato, continuando in realtà a lavorare presso terzi e percependo anche l’indennità di disoccupazione, godendo dunque di una situazione economica certamente migliore della sua.
Ma la Cassazione respinge la richiesta di assegno, poiché la donna non ha fornito alcuna prova circa il tenore di vita mantenuto durante il matrimonio né ha dimostrato adeguatamentela convivenza del marito con la nuova compagna, essendo invece provati sia il deterioramento della condizione economica dell’uomo, aggravata dalla nascita di una figlia, sia il suo stato di disoccupazione, derivante dalla perdita del lavoro a causa di una contestazione disciplinare.
Inoltre, la donna era risultata dotata di idonea capacità lavorativa, esercitando attività sia pure in maniera saltuaria, di cui peraltro non aveva dimostrato né la natura né gli emolumenti derivanti.
Per cui correttamente i giudici di merito hanno concluso per l’insussistenza dei presupposti per l’attribuzione dell’assegno post matrimoniale. È vero infatti hanno affermato dal Palazzaccio che l’art. 5 della l. n. 898/1970, dispone che “l’accertamento del diritto all’assegno divorzile dev’essere effettuato verificando l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto” ma la liquidazione in concreto dell’assegno va compiuta “tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione e del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, nonché del reddito di entrambi, valutandosi tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio”. Inoltre, nell’ambito di questo apprezzamento, occorre guardare non solo ai redditi e alle sostanze del richiedente l’assegno, ma anche a quelli dell’obbligato, i quali ha aggiunto la S.C. “assumono rilievo determinante sia ai fini dell’accertamento del livello economico-sociale del nucleo familiare, sia ai fini del necessario riscontro in ordine all’effettivo deterioramento della situazione economica del richiedente in conseguenza dello scioglimento del vincolo”.
Per cui, per poter determinare lo standard di vita mantenuto dalla famiglia in costanza di matrimonio, occorre conoscerne “con ragionevole approssimazione le condizioni economiche dipendenti dal complesso delle risorse reddituali e patrimoniali di cui ciascuno dei coniugi poteva disporre e di quelle da entrambi effettivamente destinate al soddisfacimento dei bisogni personali e familiari, mentre per poter valutare la misura in cui il venir meno dell’unità familiare ha inciso sulla posizione del richiedente è necessario porre a confronto le rispettive potenzialità economiche intese non solo come disponibilità attuali di beni ed introiti, ma anche come attitudini a procurarsene in grado ulteriore”.