L’atto di trasferimento immobiliare operato in esecuzione di una separazione consensuale tra coniugi può essere revocato se lede i diritti dei creditori.
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 6784/2015 del 1.06.2015, ha disposto la revoca del trasferimento di un appartamento disposto dal marito in favore dell’ex moglie in esecuzione di un accordo di separazione consensuale, omologato dal Tribunale. Non occorre la prova della conoscenza da parte della ex moglie dello specifico credito vantato dal soggetto che chiede la revocatoria
Come ricordato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 23509/15, l’azione revocatoria di un atto a titolo gratuito (come la donazione tra parenti) può essere esperita dando la prova dell’intento, da parte del debitore, di arrecare un danno al creditore mediante l’atto di trasferimento: danno consistente nella semplice diminuzione del proprio patrimonio. In pratica, il creditore deve solo dimostrare che, all’esito della cessione dell’immobile, i beni da pignorare sono ridotti notevolmente, rendendo impossibile il recupero del credito. Nel caso di trasferimento a titolo oneroso, invece, è sufficiente che il debitore alienante e il terzo acquirente (la moglie) siano a conoscenza della diminuzione della garanzia per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo; non è necessario che vi sia una collusione tra di essi, né occorre che il terzo (la moglie) sia a conoscenza del debito del marito.