La scuola (e quindi il Ministero dell’istruzione) è responsabile per la caduta, a causa del dispetto di un compagno, di un bambino in classe, davanti al bidello e in assenza della maestra.
Lo ha ritenuto la Corte di Cassazione con la sentenza n.23202/2015. L’insegnante è infatti tenuto a provare di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta e che l’azione dannosa sia in concreto imprevedibile e repentina. In pratica è necessaria la dimostrazione che, preventivamente, sono state adottate tutte le misure idonee a evitare l’insorgere di una situazione di pericolo per gli allievi. Ma va anche provato che il fatto dannoso comunque verificatosi, per la sua natura repentina e imprevedibile, ha impedito un intervento tempestivo ed efficace. Diversamente la scuola è responsabile e deve risarcire il danno.