Le barriere architettoniche devono essere rimosse anche nel caso in cui e le persone interessate non sono proprietarie dell’appartamento o non risiedono stabilmente nell’edificio. Per la Corte di cassazione la solidarietà sociale deve avere la meglio sull’estetica e non si deve essere rigidi nell’osservanza del regolamento quando il suo rispetto finisce per diventare irragionevole.
A tutti deve essere facilitato l’accesso e niente importa se l’innovazione deturpa l’estetica dell’edificio o non è stata votata all’unanimità.
Nella specie, il proprietario di una unità immobiliare convenne in giudizio il condominio deducendo la nullità della delibera che aveva approvato la installazione di un ascensore, in quanto adottata con maggioranza inferiore a quella prescritta dall’art. 1120 cod. civ., e sostenendo, inoltre, che l’opera realizzata era lesiva dei diritti dei condomini, in quanto aveva ristretto la luce del passaggio sulla prima rampa di scale, impedendo anche il passaggio di eventuali mezzi di soccorso, oltre a risultare lesiva del decoro architettonico e della normativa antincendio ed a comportare un deprezzamento dell’immobile.