il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso in cui l’assegnatario conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio: lo stabilisce l’art. 155 quater c.c. La norma è stata tuttavia oggetto di un intervento della Corte costituzionale che con la sentenza 308/ 200 ha stabilito che sia l’assegnazione della casa familiare che la cessazione della stessa è subordinata nella prassi ad una valutazione, ad opera del giudice, di rispondenza agli interessi della prole. Successivamente, la Cassazione si è espressa nel senso che vietare in assoluto alla ex moglie di convivere con il nuovo compagno nella casa assegnatale in sede di separazione comporterebbe “un’illegittima restrizione della sua libertà personale“.
Il medesimo principio si applica quindi a tutti i casi di ospitalità di terzi nella casa famigliare (fratelli, parenti in generale, amici).