Un marito eventualmente fedifrago non è consequenzialmente un padre inadatto: la violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio è certamente sanzionabile con l’addebito e finanche con l’azione risarcitoria; ma non giustifica affatto un affido monogenitoriale o una limitazione del diritto di visita del padre”, il quale potrebbe trovare giustificazione soltanto laddove la frequentazione fosse lesiva del preminente interesse dei minori.
E non solo. La madre che usa l’infedeltà del marito quale mezzo per condizionare il rapporto genitoriale tra padre e figli pone in essere “una condotta scorretta e come tale valutabile anche ai fini degli artt. 337-quater c.c. e 709-ter c.p.c.”.
Lo afferma il Tribunale di Milano con una sentenza del 9 luglio 2015.
I Giudici con l’occasione ammoniscono (in questo caso) il padre in ordine a un’altra circostanza: nell’imminenza della separazione è bene che i genitori, in presenza di nuovi partner, dedichino “ai figli dei tempi esclusivi, gradualmente introducendo le figure affettive nella loro vita, altrimenti essendo possibile, se non probabile, che essi possano associare proprio a queste terze figure la fine del matrimonio e quindi iniziare a maturare rancori o risentimento verso il genitore”.
E’ solo questione di buon senso.