La Suprema Corte ha stabilito che “la prescrizione ai genitori di sottoporsi ad un percorso psicoterapeutico individuale e a un percorso di sostegno alla genitorialità da seguire insieme è lesiva del diritto alla libertà personale costituzionalmente garantito e alla disposizione che vieta l’imposizione, se non nei casi previsti dalla legge, di trattamenti sanitari” (Cass. Civ. Sez. I sentenza 1 luglio 2015 n. 13506 – Pres. Forte, rel. Bisogni). Ne consegue che il giudice mantiene il potere di disporre percorsi di supporto anche di tipo psicologico e terapeutico per il minore quando ritenuti necessari a tutela del percorso di sana crescita del minore stesso, soprattutto se le statuizioni sono fondate sulla base di valutazioni tecniche di esperti proprio a tal fine nominati. Ciò perché compito del Giudice del conflitto familiare è quello di adottare tutti i provvedimenti a tutela del figlio minore, se necessario, come spesso accade, anche in sostituzione dei genitori. Comunque, non può poi non evidenziare in termini generali come la libertà personale di autodeterminazione e di scelta circa la sua salute dell’individuo che è anche genitore, diritto certamente di rango costituzionale, incontra pur sempre un limite nel diritto del minore ad un percorso di sana crescita, diritto che trova anch’esso copertura sia a livello costituzionale interno sia a livello delle convenzioni comunitarie e internazionali e che è compito del Tribunale in ogni caso assicurare attraverso provvedimenti incidenti sull’esercizio e/o sulla titolarità della responsabilità genitoriale. Ciò nella misura in cui interventi di supporto anche di tipo terapeutico che potrebbero consentire, se seguiti, ad un o ad entrambi i genitori di superare le proprie fragilità e criticità personali – che inevitabilmente si riflettono sulla capacità genitoriale – e di conservare integra la propria responsabilità genitoriale, non vengano invece posti in essere da uno o da entrambi i genitori con un inevitabile sicuro pregiudizio per il percorso evolutivo del minore. In altri termini un invito giudiziale rivolto ai genitori che, per quanto rimesso alla libertà di scelta dell’adulto genitore, è pur sempre in funzione della tutela dell’interesse e dell’equilibrio psicofisico del figlio minore, può avere delle conseguenze per il genitore non responsabile, tutte le volte in cui le sue libere legittime scelte si traducano in comportamenti pregiudizievoli per il figlio, come si ricava inequivocabilmente dalle disposizioni di cui all’art. 337ter c.c e 333 c.c.