Pensione di reversibilità e assegno di divorzio spettanti all’ex coniuge operano separatamente, ma la stessa potrà mantenere la reversibilità della pensione dell’ex marito solo se cumulerà entrambe le qualità che hanno giustificato il beneficio, ossia “fino a che conserverà la posizione di coniuge divorziato e quella di titolare di assegno ex art. 5 l. 898/70” perdendolo in caso ne venga a mancare anche uno solo. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza n.21669/2015