La violazione dell’obbligo di mantenimento verso i figli non configura automatica inidoneità dall’affidamento condiviso, che costituisce la regola, e può essere escluso, nell’interesse del minore, da valutarsi in concreto. Le difficoltà economiche oggettive del genitore onerato non possono essere completamente ignorate.
Lo afferma la Corte di Cassazione con l’ordinanza 21282/2015 in un caso in cui il marito aveva dimostrato di trovarsi in difficoltà economiche come attestavano le procedure esecutive immobiliari cui era soggetto e che in varie occasioni aveva effettuato versamenti alla moglie, da essa non ritirati.
Secondo la Suprema Corte, il giudice di merito avrebbe dovuto approfondire l’analisi del comportamento del genitore: in particolare se questi avesse corrisposto regolarmente il contributo per la figlia (e non del tutto saltuariamente); e avrebbe dovuto anche esaminare le ragioni per cui eventualmente non effettuò i pagamenti, e l’incidenza che tale comportamento poteva avere nel rapporto con la figlia (se si trattasse cioè del sintomo di un generale suo disinteresse per la figlia stessa).