L’art. 262, comma 2, cod. civ., prospettando in termini di mera eventualità l’assunzione del cognome paterno in caso di riconoscimento o accertamento della filiazione nei confronti del padre successivamente al riconoscimento da parte della madre, esclude la configurabilità di tale vicenda come effetto automatico del riconoscimento o della dichiarazione giudiziale di paternità, riconoscendo al figlio nato fuori del matrimonio una facoltà discrezionale, cui corrisponde una situazione di soggezione al genitore. Lo ha precisato la Corte di cassazione in una recente pronuncia del 2 ottobre 2015 (n. 19734)