Nel procedimento di separazione tra i genitori, il figlio minore, anche se di età inferiore a 12 anni (in questo caso, però, solo se il giudice lo ritenga capace di discernimento), deve essere ascoltato: egli ha infatti il diritto di esprimere la propria opinione in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. In primis, quindi, il collocamento presso l’uno o l’altro genitore.
Lo afferma la Cassazione con la sentenza 19327/2015, ribadendo un principio già espresso in precedenza, sancito dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, dalla Convenzione di Strasburgo sull’esercizio dei diritti dei minori, ratificata con L.n.77 del 2003 e ripreso dal nostro codice civile oggi negli artt. 315 bis, 336 bis, 337 bis c.c. e 38 bis . In particolare, l’art. 336 bis c.c. precisa che viene ascoltato dal giudice il minore dodicenne o di età inferiore, se capace di discernimento (tale condizione sarà accertata dal giudice stesso, eventualmente coadiuvato da un ausiliario). Si riconferma l’obbligo del’ascolto in tutti i procedimenti in cui si assumono provvedimenti che riguardano il fanciullo, salvo che l’audizione sia manifestamente superflua o si ponga in contrasto con il suo interesse, ma di ciò il giudice dovrà dar atto con provvedimento motivato. L’art. 315 bis c.c. prevede altresì che il minore ultradodicenne e anche di età inferiore, se capace di discernimento, abbia diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.