Il risarcimento del danno biologico può coprire il danno morale, cioè la sofferenza interiore patita dalla vittima del sinistro stradale, non altrettanto spesso copre anche le conseguenze relazionali dell’incidente, come il radicale cambiamento di vita cui è costretto il danneggiato, ossia il cd. Danno esistenziale.
Il Giudice deve quindi personalizzare il risarcimento, e deve applicare le tabelle milanesi quando si tratta di risarcire le lesioni invalidanti post sinistri stradali dal 10 al 100 per cento.
Lo afferma la Cassazione terza sez. civile con la sentenza 19211/15, pubblicata il 29 settembre.