Con la sentenza e Sezioni Unite n. 18214/2015 , la Cassazione si pronuncia in tema di validità del contratto di locazione ad uso abitativo non scritto di cui all’art. 1 comma 4, l. 431/1998: tale contratto è nullo, e la nullità può essere rilevata d’ufficio dal Giudice, attesa la ratio pubblicistica di contrasto all’evasione fiscale, eccettuata l’ipotesi in cui la forma verbale sia stata imposta dal locatore proprietario, nel qual caso la nullità è intesa come forma di protezione del conduttore, e quindi può essere solo da lui denunciata.