Qualora la scrittura privata non autenticata formi un corpo unico col foglio sul quale è impresso il timbro postale, la data risultante da quest’ultimo è data certa della scrittura, perché la timbratura eseguita in un pubblico ufficio equivale ad attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita: mentre grava sulla parte che contesti la certezza della data l’onere di provare – pur senza necessità di querela di falso – che la redazione del contenuto della scrittura è avvenuta in un momento diverso.
Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza 31 agosto 2015 n. 17335, ribadendo quanto già stabilito in precedenza (28 maggio 2012, n. 8438).
In altre parole, oltre alla registrazione della scrittura privata (ad es., un contratto) all’Agenzia delle Entrate, che comporta il pagamento di una tassa di registro, se si vuol dare data certa a un documento scritto fra le parti, si può far apporre un timbro postale su un foglio: ciò significa avere la prova che il documento sul quale quel timbro postale è impresso è stato formato precedentemente all’apposizione stessa.