Il Giudice tutelare, laddove chiamato ad esprimersi sull’opportunità di privare il beneficiario di amministrazione di sostegno della capacità di negoziare validamente un testamento, dovrà approfondire: i) se il medesimo versi in condizioni di infermità o inferiorità tali da porlo in stato di facile raggirabilità e che non gli consentano di giovarsi di intervalli di lucidità; ii) se comprenda in modo corretto o meno la natura dell’atto da compiersi; iii) ancora, se vi possa essere indotto sulla scorta di percorso psicologico non corretto, alterato da indebiti fattori devianti esterni. Ciò potrà fare avendo riguardo, in via analogica, alle disposizioni che disciplinano l’attività notarile di raccolta degli atti -imponendo al rogante un’indagine sulla volontà delle parti- nonché a tutte le norme del codice civile che disciplinano l’invalidità successiva del testamento o delle singole disposizioni. (Trib. di Vercelli, Decr., 4 settembre 2015)