In tema di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto di compravendita di un immobile, non osta all’emissione della sentenza ex art. 2932 cod. civ. la mancanza dell’allegazione dell’attestato di certificazione energetica, di cui all’art. 5 della legge regionale Piemonte 28 maggio 2007, n. 13, nonché all’art. 6, d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192, potendo le parti stipulare il contratto e rinviare, tacitamente o esplicitamente, ad un momento successivo la consegna dell’attestato, cui per legge il venditore è obbligato e che il compratore può richiedere, in quanto rientrante tra i documenti relativi alla proprietà e all’uso della cosa venduta ai sensi dell’art. 1477, ultimo comma, cod. civ..