In caso di separazione, le spese condominiali relative alla casa famigliare sono a carico del coniuge proprietario dell’immobile, anche se assegnato all’altro.
Lo chiarisce la Cassazione civile con la sentenza n. 8824 del 30.04.2015: per il condominio, l’unico titolare di diritti e obblighi è il proprietario dell’appartamento e non colui che ne ha il mero godimento. L’amministratore non ha rapporti diretti con i soggetti che, a qualsiasi titolo, utilizzino le unità immobiliari (come, del resto, in caso di affitto, avviene nei confronti dell’inquilino). Quindi, anche la convocazione dell’assemblea deve essere inviata esclusivamente al proprietario. Se quest’ultimo omette di pagare le spese condominiali, il condominio non potrà rivolgersi al coniuge assegnatario dell’immobile che non ne sia, anche, proprietario. E ciò perché, precisa la Corte, in materia condominiale, non vale il principio della cosiddetta “apparenza”: l’amministratore deve convocare in assemblea solo il vero proprietario dell’appartamento e non anche colui che si comporti come condomino senza però esserlo.