Con la circolare n. 5336 del 2.09.2015 il Ministero dell’Istruzione ha chiarito che, nel caso di coppie separate o divorziate, anche il genitore non affidatario del minore ha diritto all’accesso ai dati e a vigilare sull’istruzione e l’andamento scolastico del figlio.
D’ora innanzi, quindi, gli insegnati dovranno tenere informati entrambi i genitori del minore senza privilegiare l’uno rispetto all’altro. Secondo il Ministero tutti i dirigenti scolastici devono “incoraggiare, favorire e garantire l’esercizio del diritto/dovere del genitore separato o divorziato o non più convivente, anche se non affidatario e/o non allocatario, di vigilare sull’istruzione ed educazione dei figli” e conseguentemente di facilitare agli stessi genitori l’accesso alla documentazione scolastica e alle informazioni relative alle attività scolastiche ed extra scolastiche previste dal Pof”.
Quindi, le comunicazioni della scuola andranno spedite a entrambi i genitori e se quello non collocatario vive in un’altra città gli dovrà comunque essere assicurata, con modalità alternative, il dialogo con gli insegnati per conoscere l’andamento scolastico del figlio. Lo stesso vale per la pagella, che dovrà essere mandata sia alla madre che al padre, e per le password d’accesso a sistemi informatici. Infine, se occorre acquisire l’assenso di entrambi i genitori ma ciò sia impossibile, sarà necessario inserire una specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio.