Cessa l’assegno di divorzio per l’ex coniuge che abbia costituito una nuova famiglia di fatto basata sulla stabilità, anche se il nuovo compagno gode di redditi inferiori all’ex marito, e quindi la donna non può mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio. In altre parole, la donna non può chiedere all’ex marito di integrare le disponibilità economiche di cui gode se per sua scelta ha intrapreso una convivenza stabile con un uomo più “povero”. Diversamente si finirebbe con l’ammettere che il primo marito debba mantenere anche il secondo se disoccupato.
Lo ha chiarito la Cassazione con l’ ordinanza 17811/2015, ricordando che “ove la convivenza more uxorio si caratterizzi per i connotati della stabilità, continuità e regolarità, dando luogo a una vera e propria famiglia di fatto, si rompe definitivamente ogni connessione con il tenore e il modello di vita caratterizzanti la precedente fase matrimoniale tra i coniugi, e, con ciò, ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno di separazione o di divorzio”.