Il Tribunale di Pavia, con sentenza 4/6/2015, accoglie la domanda di revocatoria ordinaria avverso gli atti di disposizione posti in essere dai proprietari di un ristorante a seguito di richiesta di risarcimento dei danni di un cliente.
La vicenda: il cliente di un ristorante è rimasto ustionato a seguito di un sinistro avvenuto nel locale. Successivamente alla sua richiesta di danni, i proprietari del ristorante – la società in nome collettivo e ciascun socio – avevano istituito tre distinti Trust nei quali avevano trasferito il patrimonio personale. Il giudice accoglie la domanda per revocatoria ordinaria ex articolo 2901 c.c. avverso i suddetti atti di disposizione ritenendo accertato, seppur per presunzioni, sia la piena consapevolezza del pregiudizio che la precisa volontà dei debitori di sottrarre i propri beni dal pericolo di esecuzioni o sequestri. Il giudice osserva che la domanda di risarcimento dei danni, oggetto di un autonomo giudizio, non sia manifestamente infondata tant’è che la compagnia di assicurazione aveva già liquidato l’intero massimale; i Trust erano stati istituiti successivamente al sorgere del credito; la coincidenza fra il disponente ed il trustee. Non ritiene invece di poter accogliere la richiesta di invalidità degli atti istitutivi di Trust ex articolo 1322 c.c. in quanto l’istituto del trust non è contrario all’ordine pubblico nè a norme imperative e che il problema sollevato dall’attrice riguarda piuttosto l’abuso dell’istituto e l’uso distorto che, in via di fatto, permette di soddisfare interessi illeciti.