Va disposto l’affidamento condiviso anche se uno dei genitori è aggressivo e impulsivo: l’affido condiviso è infatti la regola, a cui il Giudice può derogare, con provvedimento motivato, solo se è a rischio il percorso educativo del bambino o vi è effettiva lontananza di uno dei genitori.
Così ha disposto il Tribunale di Roma con la sentenza 931/2015, che ha affidato il bambino a entrambi i genitori, nonostante la documentata aggressività di lui.
Secondo i giudici l’affidamento a entrambi i genitori, previsto come regola dall’art. 337 – ter c.c., comporta l’esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza. Ad esso si può derogare solo ove risulti contrario all’interesse del minore. Spetta al Giudice individuare le ipotesi: in pratica occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell’affidamento in concreto pregiudizievole per il minore … (come nel caso, ad esempio, di un’obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che … l’esclusione della modalità dell’affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all’interesse del figlio dell’adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento.