Il genitore ha l’obbligo di procurarsi i mezzi di mantenimento dei figli, e gli studi universitari (all’età di 35 anni) non possono costituire alibi per sottrarsi a tale obbligo. Così, la Cassazione, con l’ordinanza 16296/2015 ritiene legittima la decisione adottata dai giudici di merito, anche sulla base del fatto che il padre universitario risultava proprietario di un immobile, di un’auto, e poteva usufruire altresì degli aiuti “sensibili” dei propri genitori, che godevano di buona posizione economica. Ricorda infatti la Corte che gli ascendenti sono tenuti a fornire provvista al genitore che non abbia redditi sufficienti, per il mantenimento dei nipoti”