Il coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile e non risposato, ha diritto a percepire una quota del trattamento di fine rapporto maturato dall’altro coniuge in costanza di matrimonio.Tuttavia, egli deve necessariamente provare l’entità del trattamento e la durata del matrimonio che ha coinciso con il rapporto di lavoro cui si riferisce l’indennità.
E’ quanto deciso dalla Cassazione con la sentenza 16223/2015 depositata il 31 luglio