Dopo l’udienza di ieri e la camera di consiglio di oggi, dunque, si è arrivati a conoscere la sorte della mediazione civile e commerciale di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28. Occorrerà, comunque, attendere le motivazioni per migliori riflessioni.
Le motivazioni ai sensi dell’art. 26 c. 3 della legge che regola il funzionamento dei giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale, “…devono essere depositate in cancelleria nel termine di venti giorni dalla decisione”.
La decisione, tuttavia, leggendo il comunicato diramato dalla Corte, riguarderebbe solo l’art. 5 del D.Lgs. 28/10 il quale prevede, appunto, l’obbligatorietà della mediazione.
Ovviamente, a cascata rimarranno coinvolte anche le altre disposizione che facevano rinvio all’art. 5 c. 1, come ad esempio quella di cui all’art. 8 c. 5 seconda parte, il quale prevede che “Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”.
Rimangono, dunque, in piedi le altre forme di mediazione: facoltativa, delegata e contrattuale