Se il coniuge, separato o divorziato, non versa l’assegno stabilito dal Giudice, l’altro può chiedere che sia direttamente il datore di lavoro o un terzo debitore di somme periodiche in favore del coniuge onerato (ad esempio, un conduttore) a versagli la quota dell’assegno (Art. 156 c.c.). Se pende il procedimento di separazione, trascorsi 30 giorni da quando l’assegno doveva essere versato, l’avente diritto deve, tramite raccomandata, costituire in mora il coniuge, e, se questi non paga, può chiedere al Giudice che ordini al terzo debitore di pagare la somma al posto del coniuge. Sarà quindi il terzo (datore di lavoro o altro) a dover periodicamente versare all’avente diritto l’assegno di mantenimento, decurtandolo dalla somma dovuto al coniuge inadempiente. Se il terzo non provvede, si può agire direttamente nei suoi confronti.
Se il coniuge onerato dell’assegno è un lavoratore dipendente pubblico, può essere pignorata, al massimo, la metà dello stipendio.
Avuta invece la sentenza di divorzio, il coniuge avente diritto all’assegno non deve più rivolgersi al Giudice per ottenere il pagamento da parte del terzo debitore dell’ex coniuge onerato: infatti, può direttamente notificare la sentenza che gli riconosce il diritto all’assegno al terzo tenuto a versare periodicamente le somme di denaro al coniuge obbligato, invitandolo, sempre previa comunicazione all’ex onerato, a pagare a lui quanto dovuto.