Nessuna riduzione dell’assegno di divorzio se l’ex, onerato, guadagna poco più di 1000 euro al mese ma ha rendite finanziarie e investimenti oltre a essere socio di una srl.
Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza 15368/15 ricordando che «il provvedimento di revisione dell’assegno divorzile postula non soltanto l’accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi ma anche l’idoneità di tale modifica a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell’assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti».
Al momento del divorzio l’uomo versava circa 3.100 euro per la moglie e per le figlie. Divenute le figlie autosufficienti, l’assegno per l’ex moglie era stato determinato in 2500 euro. L’uomo fa ricorso in Cassazione, sostenendo che la Corte d’appello non aveva tenuto conto del depauperamento del suo patrimonio immobiliare. Ma Piazza Cavour evidenzia come in realtà era stato considerato che l’uomo aveva dichiarato un reddito pari a circa 13 mila euro ma la Ctu aveva infatti messo in rilevo alcuni investimenti dell’uomo, oltre a rendite finanziarie e al suo essere socio con una società di consulenza finanziaria.