Con la sentenza 13 luglio 2012, n. 28111 Corte di Cassazione si pronuncia su una particolare questione: se il marito che realizzi aggressioni fisiche nei confronti della propria moglie, dovute alla forte gelosia nei confronti di questa, meriti l’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 61 n.1 del codice penale (l’aver agito per motivi abietti o futili) oltre che la logica condanna per maltrattamenti in famiglia.
Il discorso sul rapporto tra gelosia e futilità deve essere condotto analizzando non solo il significato stesso di “motivo futile” alla luce della giurisprudenza più consolidata, ma anche intersecando tale analisi con la norma sugli stati emotivi e passionali, di cui all’art. 90del codice. La Suprema Corte insegna come i due caratteri a cui l’art. 61 n.1 fa riferimento, e cioè futilità e abiettezza, abbiano significati precisi che debbano essere tenuti distanti da una facile opera di soggettivizzazione.
Il motivo, cioè il fine ultimo per cui il reato è compiuto, si dice abietto quando genera ribrezzo, biasimo e repulsione in una persona di media moralità, o, più precisamente, quando non è eticamente approvato dalla maggioranza dei consociati. Allo stesso modo, il motivo si dice futile quando vi è una tale sproporzione tra fatto e motivo che quest’ultimo può essere agevolmente e ragionevolmente interpretato come puro pretesto per porre in essere l’azione criminosa.
Volendo ragionare in termini di rapporto tra il motivo e i meccanismi della ragione umana, potremmo dire che la sproporzione è presente quando dal motivo, secondo i normali meccanismi psichici di una mente razionale ed equilibrata, non può originarsi come step immediatamente successivo il fatto di reato, e questo necessita quindi di una fase intermedia costituita dalla volontà pura e semplice di commettere il reato. In altri termini, il motivo è futile quando non può esistere un ragionevole legame di causa-effetto tra esso ed il fatto, e tale legame è fittiziamente costruito dall’agente, rivelando però il suo corto circuito. Nello “spazio” del corto-circuito si forma una volontà piena di commettere l’illecito, che si maschera inutilmente adottando un fragile movente, il quale viene scoperto e punito con l’aggravante.
Entrambi i caratteri costitutivi dell’aggravante sono quindi analizzati facendo riferimento alla morale o alla ragionevolezza comune (si potrebbe dire, in un tentativo di unificazione concettuale, al buon senso comune). Fondamentale risulta il ruolo del Giudice, il quale, per giudicare il fatto come aggravato, deve indagare dapprima il contenuto dell’etica e della morale dominanti. Tale operazione rivela la natura sovrastrutturale del diritto, un velo adagiato sulla società, che è destinato a cambiare con l’evoluzione di usi, costumi e concezioni maggioritarie.
Relativamente all’aggravante della futilità dei motivi, non casuale è stato il richiamo alla mente razionale del soggetto agente. Tale richiamo è infatti preso in considerazione dal Legislatore, laddove all’articolo 90 del codice penale egli dispone che lo stato passionale ed emotivo non esclude l’imputabilità. E’ in corso una vexata quaestio tra giurisprudenza e dottrina, non solo circa il contenuto dei due concetti (stato passionale e stato emotivo) quanto soprattutto sulla loro idoneità ad escludere la capacità di intendere e di volere. Lo stato emotivo è un’ordinaria alterazione dell’animo e della psiche, agevolmente controllabile e rientrante nella normalità delle condizioni dell’uomo, mentre lo stato passionale ha a che fare con i moti più profondi dell’animo umano (le emozioni più “vorticose”, come amore, odio, rabbia, risentimento, e anche gelosia).
La Giurisprudenza, nonostante le pressioni dottrinali, ha mantenuto inalterata la sua posizione: fedeli al dato letterale dell’articolo 90, non vi è alcun modo attraverso il quale tali stati possano influire sull’imputabilità. La dottrina, dal canto suo, ritiene che l’imputabilità possa essere esclusa quando lo stato emotivo o passionale si manifesti in un soggetto di provata e costante personalità debole, con riverberi esterni parificabili allo stato patologico. Ben comprendiamo come i risultati di questa diatriba non resterebbero senza effetti, qualora venissero inseriti tali stati tra le cause idonee ad escludere l’imputabilità. Nel caso concreto sottoposto alla nostra attenzione, ad esempio, oltre alla mancata applicazione dell’aggravante, potrebbe esservi l’esclusione della punizione penale o la sua attenuazione, secondo le normali regole proprie del vizio di mente totale o parziale.
La Corte di Cassazione, però, fa chiarezza in maniera netta sulla questione. La gelosia, in quanto stato passionale, rientra nella disposizione dell’art. 90 c.p., e non è idoneo ad escludere l’imputabilità. Ne deriva la meritevolezza della pena, e l’attenzione si sposta su se essa debba essere contenuta nel massimo edittale (nel caso concreto si parlava prima di tentato omicidio, poi il reato è stato derubricato a maltrattamenti in famiglia). Il ragionamento appare quindi lineare, e tiene in considerazione quanto abbiamo premesso: l’aggravante del motivo futile si applicherà a seconda se la gelosia sia ritenuta un mero pretesto criminogeno per la coscienza sociale preponderante. La Corte di Cassazione prende evidentemente atto del significato della gelosia per la collettività. Essa inerisce al sentimento amoroso, che è un sentimento per sua natura positivo e può oscillare tra il nobile e il paranoico, ma non è certo questo il motivo per cui l’aggravante non si applica: la Suprema Corte ritiene certamente che commettere un reato contro la persona amata, a causa della gelosia, sia sproporzionato e biasimevole, ma non ritiene tale sproporzione così estrema da giustificare l’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 61. Per la Cassazione, insomma, c’è differenza tra il guidatore Tizio che accoltella Caio per una disputa su chi dovesse accaparrarsi il parcheggio al centro commerciale, e Sempronio che risulti essere violento nei confronti di Mevia perché “giustificatamente” geloso. Per valutare che la gelosia sia “giustificata”, la Corte invita a sondare la personalità e le condizioni socio-culturali del soggetto agente. In altri termini, gli Ermellini ritengono che, oltre a valutare la gelosia secondo un parametro sociale, si deve ulteriormente indagare le connotazioni culturali, il contesto sociale e i fattori ambientali che abbiano potuto dar sfogo all’atto criminoso.
Due spunti interessanti possono desumersi dalla decisione della Corte, la quale censura l’operato del Giudice d’Appello, ritenendo che lo stesso abbia omesso il controllo individualizzante sul soggetto reo. Il primo riguarda il rapporto tra morale e diritto. Si nota da questa sentenza come la Suprema Corte sia attenta a non fornire adito a facili accavallamenti tra i due campi. Essi devono rimanere distinti, poiché la morale è suscettibile di cambiamenti repentini e comunque di pericolosa soggettivizzazione, mentre il diritto, per non vedersi addossato tale carattere di estrema malleabilità (il diritto è malleabile ma non deve arrivare alla stessa elasticità della morale, pena l’anarchia e la perdita totale di controllo sui fatti), deve mantenere un tecnicismo e dei paletti concettuali stabili, seppur spesso malvisti. Quando l’ordinamento decide, con l’uso accorto di norme giuridiche, di favorire l’ overlapping tra morale e diritto, deve farlo a determinate condizioni, che vanno applicate rigorosamente, e non sulla base della possibile reazione della collettività, altrimenti si starebbe chiedendo ai Giudici di insegnare la morale. La condizione che rileva dal punto di vista tecnico-giuridico per la questione di fatto che stiamo affrontando è che la sproporzione tra motivo e fatto non debba solo esistere, ma debba essere “abbondante”, “vasta”, “evidente”, così netta che una mente razionale non farà altro che biasimare il reo senza considerare affatto il motivo che lo ha spinto a delinquere. Se così non fosse, si rischierebbe di applicare l’aggravante della futilità dei motivi ad ogni reato, poiché non pare assurdo dire che ogni singolo reato non sia giustificato dal suo movente (e che quindi vi sia sproporzione tra movente e fatto).
Il secondo spunto di indagine riguarda il doppio controllo sul motivo. L’abbinamento dei due criteri di indagine sulla futilità del motivo – oggettivo laddove ha a che fare con la ragionevolezza dell’uomo comune, soggettivo laddove vi è da analizzare l’influsso del bagaglio culturale e delle circostanze concrete sull’azione – può risolvere in concreto molti casi problematici poiché, quando si parla di motivi, ci si riferisce spesso a concetti generali che potrebbero essere largamente giustificati dalla collettività ma allo stesso tempo, secondo un’indagine individualizzante, potrebbero rivelare il mero “pretesto” per dar sfogo ad un impulso criminale