La proprietà dell’ascensore è comune a tutti i condomini, salvo titolo diverso, e il criterio di ripartizione delle relative spese, previsto dall’art. 1124 c.c., non incide sul regime di proprietà.
I criteri generali di riparto delle spese, dettati dal codice civile, sono suscettibili di deroga con atto negoziale, e, quindi, anche con il regolamento condominiale che abbia natura contrattuale; ma in assenza di previsioni siffatte, è richiesta la necessaria partecipazione di tutti i condomini alle decisioni che concernono gli interventi di conservazione e restauro dell’ascensore.
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 14697 del 14 luglio 2015. Confermato l’annullamento della delibera che aveva approvato lavori di restauro dell’ascensore comune senza la partecipazione dei condomini del piano terra