Il conducente che impegna l’incrocio con semaforo indicante luce verde è, comunque, tenuto ad usare la dovuta diligenza anche in relazione a pericoli derivanti da comportamenti illeciti di altri utenti della strada.
Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17895/2012
In caso di collisione tra due motoveicoli, in prossimità dell’intersezione stradale regolata da semaforo, sussiste sempre la presunzione di responsabilità dei conducenti di entrambi i mezzi, in applicazione del dettato dell’art. 2054 c.c..
Anche ove un guidatore abbia attraversato l’incrocio con semaforo segnalante luce verde, mentre l’altro non abbia arrestato la marcia nonostante il semaforo rosso, ferma la preponderante responsabilità del secondo, non può essere escluso, a priori, che la condotta del primo sia esente da ogni colpa, sia per quanto riguarda la velocità, sia per quanto riguarda la posizione del veicolo: il semaforo verde, infatti, non autorizza la circolazione libera ed incondizionata dei veicoli poiché il conducente è comunque tenuto a mantenere una condotta di guida improntata ai criteri di diligenza e prudenza.
Spetterà, dunque, al conducente che abbia rispettato il segnale, fornire anche la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nè può farsi assoluto ed esclusivo riferimento alle risultanze del verbale redatto dagli Agenti intervenuti sul luogo del sinistro: tale verbale costituisce elemento liberamente valutabile dal giudice, al pari della Ctu e, ove entrambi gli strumenti non abbiano condotto alla esatta ricostruzione delle modalità dell’incidente, con totale esclusione della concorrente responsabilità di uno dei due veicoli, non può essere esclusa la colpa del conducente rimasto investito, nonostante fosse autorizzato al transito dalla luce verde.
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