Se la moglie separata o divorziata lascia la casa coniugale, perde l’assegnazione e l’immobile torna nella disponibilità dell’ex marito che ne è proprietario. Il figlio maggiorenne non può vantare alcun diritto all’assegnazione dell’abitazione, ma tutt’al più un aumento dell’assegno in suo favore, se non economicamente autosufficiente, poiché il padre, rientrato in possesso dell’immobile, aumenta le proprie disponibilità economiche, cessando di dover corrispondere, ad esempio, l’affitto per la casa in cui era andata a vivere dopo la separazione. Lo afferma la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 14727/2015