Con la sentenza n. 20133/2015, depositata lo scorso 14 maggio, la Cassazione Penale stabilisce che il versamento saltuario e sporadico dell’assegno di mantenimento fa scattare il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all’art 570 c.p., secondo il quale “Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti la potestà dei genitori, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032. Le medesime pene si applicano congiuntamente a chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa”.
Gli obblighi di assistenza familiare permangono con lo scioglimento del matrimonio e la separazione. Gli obblighi di natura economica devono essere adempiuti senza ritardo, rispettando sia le prescrizioni temporali che quelle attinenti il quantum. Non scrimina, la circostanza per la quale le inadempienze siano state sporadiche, estemporanee e legate alle possibilità economiche del momento, proprie del soggetto obbligato.
L’impossibilità economica, nella quale può versare il soggetto obbligato, esclude la configurabilità del reato soltanto se la stessa si protrae per tutto il periodo in cui le inadempienze si protraggono, nel senso che a queste non devono corrispondere introiti, percepiti o meno in maniera regolare, e a condizione che non vi sia colpa dell’obbligato.
Lo stato formale di disoccupazione, non fa venire meno gli obblighi di assistenza familiare. Infatti “è necessario che, oltre a ciò, il soggetto obbligato al versamento dimostri che le sue difficoltà economiche si siano tradotte in uno stato di vera e propria indigenza economica e nell’impossibilità di adempiere, sia pure in parte, alla suddetta prestazione” (Cass. 35612/2011).