Niente mantenimento all’ex moglie con un reddito da lavoro elevato e il cui tenore di vita, nel corso del matrimonio, dipendeva anche da suoi guadagni, oltre che da quelli del marito.
Lo afferma la Cassazione Civile con la sentenza 14050 del 7 luglio 2015: nel caso di specie, il Tribunale aveva posto a carico del marito medico un assegno mensile di 500 euro per la moglie commercialista oltre al mantenimento dei figli ma gli Ermellini ribaltano la decisione in considerazione di diverse circostanze: il marito aveva stipulato un mutuo di 420mila euro per acquistare una casa, ma la moglie ne aveva acquistata un’altra, da regalare alla figlia del valore di 210 mila euro. Inoltre, le diverse dichiarazioni dei redditi erano inattendibili rispetto a quanto dichiarato dalla commercialista che peraltro usufruiva gratuitamente dell’abitazione intestata al figlio. Inoltre il medico, in pensione, aveva con ogni probabilità diminuito i propri redditi. La Cassazione evidenzia come, a norma dell’art. 156 Cc «il diritto al mantenimento a seguito di separazione personale sorge, in favore del coniuge al quale questa non sia addebitabile, ove egli non fruisca di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva durante il matrimonio».