Caduta in pieno giorno su una buca nella strada di casa, e con dimensioni tali da poter essere facilmente avvistata ed evitata: nessun diritto al risarcimento del danno a carico del Comune.
Secondo la Cassazione (ordinanza 13930/2015) la presenza sull’asfalto di buche e sconnessioni varie non dà diritto al risarcimento se l’insidia era evitabile con un minimo di attenzione. Ai fini di cui all’art. 2051 cod. civ., il caso fortuito può essere integrato anche dalla colpa del danneggiato, poiché la pericolosità della cosa – nella specie, il dissesto stradale – specie se nota o comunque facilmente rilevabile dal soggetto che entra in contatto con la stessa, impone un obbligo massimo di cautela, proprio poiché il pericolo è altamente prevedibile. E tale prevedibilità con l’ordinaria diligenza è sufficiente ad escludere la responsabilità del custode anche ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. (sentenze 22 ottobre 2013, n. 23919, e 20 gennaio 2014, n. 999).