Tribunale Napoli – 16 giugno 2015
accoglie la domanda per revocatoria ordinaria promossa dai creditori avverso gli atti di disposizione compiuti dai fidejussori con i quali questi avevano conferito beni immobili in un trust da loro istituito. Il Giudice ritiene sussistere i requisiti previsti dall’articolo 2901 c.c. – preesistenza del credito, gratuità del conferimento, consapevolezza del debitore di ridurre la garanzia spettante ai creditori. Riconosce inoltre la giurisdizione del giudice italiano ed afferma che la clausola di proroga della giurisdizione contenuta nell’atto di trust non vincola i soggetti che rispetto al trust si pongono in posizione di terzietà.