Se non c’è la prova che l’immobile fu concesso dal suocero in comodato per destinarlo ad abitazione della famiglia, esso va restituito al comodante che lo richieda, come previsto dall’art. 1810 Cc.
Lo afferma l’ordinanza 12945 del 23 giugno 2015 della sesta sezione civile di Cassazione.
Nel caso di specie, dopo la separazione la moglie aveva continuato a vivere nell’appartamento concesso all’ex marito dal padre in comodato d’uso come residenza della sua famiglia. Dopo la separazione, il suocero chiedeva tuttavia la restituzione dell’appartamento: secondo il Tribunale l’appartamento era stato concesso in previsione delle esigenze abitative della famiglia e quindi il comodato d’uso non poteva essere revocato prima della cessazione del vincolo di destinazione, a meno che il comodante non ne avesse urgente bisogno, il che non era stato dimostrato. La Corte d’appello stravolge la decisione e condanna la donna alla restituzione della casa. Secondo la Suprema corte i giudici avevano ben evidenziato che «dall’atto scritto risulta che il contratto è stato concluso a tempo indeterminato, senza alcuna menzione del vincolo di destinazione; che il rapporto va quindi assoggettato alla norma dell’articolo 1810 Cc, secondo cui, in mancanza di un termine di durata, il bene oggetto del comodato deve essere restituito dal comodatario non appena il comodante lo richieda; che tale pattuizione non può ritenersi modificata da mere situazioni di fatto».
L’ex moglie è quindi stata condannata a lasciare l’appartamento e al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.