Cassazione civile, sez. III 10 giugno 2015, n. 12088 – Pres. Russo – Est. Lina Rubino.
Laddove il passeggero con volo cancellato o lungamente ritardato, sia soggetto ad una prolungata permanenza in aeroporto durante la quale la compagnia aerea non gli abbia prestato l’assistenza prescritta dall’art. 9 del Reg. CE n. 261 del 2004, la sua domanda di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dai disagi subiti a causa della mancata assistenza va incontro ai limiti interni alla risarcibilità del danno non patrimoniale fissati da Cass. S.U. n. 26972 del 2008; di conseguenza essa deve escludersi, non essendo neppure ipotizzata né ipotizzabile una ipotesi di reato, non rientrando in una ipotesi di danno non patrimoniale risarcibile espressamente prevista dalla legge (interna o sovranazionale) e non essendo riconducibile alla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale.