Nel caso di protesto illegittimo, il danneggiato può chiedere il risarcimento del danno patrimoniale (per esempio, quello subìto dall’attività commerciale o professionale) e quello non patrimoniale (per la reputazione lesa). Il risarcimento tuttavia non è automatico ma occorre che il danneggiato dia al giudice la prova concreta del pregiudizio subito.
Lo afferma la Cassazione con la sentenza n. 7661 del 15.04.2015