Il divorzio breve è legge. Con 398 voti a favore, 28 no e sei astenuti, la Camera ha varato il provvedimento che introduce nel nostro Paese la possibilità di chiedere il divorzio dopo solo sei mesi/un anno dalla separazione.
Si tratta di una legge rivoluzionaria, che allinea l’Italia al resto d’Europa. Dopo 30 anni, viene modificata la legge n. 898/1970, c.d. legge sul divorzio, rimasta immutata da circa 30 anni diminuendo il tempo della separazione, sia giudiziale che consensuale, cambiando il momento da cui decorre lo scioglimento della comunione legale dei beni tra coniugi e dettando anche una disciplina transitoria.
Invece degli attuali 3 anni che si devono attendere per chiedere il divorzio, saranno sufficienti
dodici mesi nel caso di separazione giudiziale ininterrotta dei coniugi, con decorrenza dalla comparsa dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nel procedimento di separazione personale.
Basteranno sei mesi nelle separazioni consensuali (comprese quelle iniziate come giudiziale e poi mutate in consensuali), anche se ci sono figli minori.
Lo scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi è anticipato al momento in cui il presidente del tribunale, all’udienza di comparizione, autorizza la coppia a vivere separata (per le separazioni giudiziali), ovvero alla data di sottoscrizione del verbale di separazione poi omologato (per le consensuali).
Inoltre, l’ordinanza con la quale i coniugi vengono autorizzati dal giudice deve essere comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione dei beni sull’atto di matrimonio.
Tutte le disposizioni si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge, compresi i casi in cui sia ancora pendente, a tale data, il procedimento di separazione personale.