La sottrazione internazionale del minore scatta solo se c’è coabitazione ed esercizio effettivo dell’affidamento.
Lo ha sancito la Corte di cassazione con la sentenza 6139 del 26 marzo 2015, accogliendo il ricorso di una donna che era rientrata in Sicilia dal Belgio, con sua figlia.
I genitori erano separati di fatto e a Bruxelles vivevano in due case diverse. La madre aveva così deciso di far ritorno nel Paese d’origine. Il Tribunale per i MInorenni, su istanza del padre, aveva disposto il rimpatrio in Belgio.La Cassazione afferma tuttavia che, in tema di sottrazione internazionale di minori, presupposto indispensabile perché ne possa essere disposto il rimpatrio, ai sensi dell’articolo 13 della Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980, è che, al momento del trasferimento, il diritto di affidamento sia effettivamente esercitato dal richiedente, in modo non episodico ma continuo. L’accertamento della sussistenza di tale presupposto deve essere puntualmente eseguito dal giudice, in concreto, e non può essere affermato in astratto sulla base del regime legale di esercizio della responsabilità genitoriale.